L'articolo 1 comma 1-ter della LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20, stabilisce che: «Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole». Pertanto se le delibere di incarico sono prese all'unanimità da tutti i componenti della Giunta, questi ultimi rispondono a titolo personale ed individuale, sebbene debba essere attribuita al Sindaco, la cui condotta è determinante ai fini dell’adozione della delibera, una responsabilità maggiore rispetto agli altri componenti della Giunta medesima.
Inoltre, prosegue la norma: «Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione».
Mentre il seguente comma 1-quater stabilisce che: «Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso».