Il patteggiamento può ragionevolmente costituire elemento di prova nel processo civile. Di fatto, la sentenza penale di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, costituisce comunque un elemento di prova del quale il giudice di merito (civile) deve tener conto nelle propria decisione. Laddove invece intenda discostarsi da tale indirizzo, ha comunque l'onere di motivare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua non reale responsabilità.
In sintesi, anche se la sentenza di applicazione della pena a seguito del rito speciale del patteggiamento non è configurabile come pura sentenza di condanna, ma presupponendo comunque una ragionevole ammissione di colpevolezza, ebbene, ecco che nell'ambito civilistico può esonerare la parte attorea dall'onere della prova (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 23386/2013).