Secondo i principi sanciti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’illecito imputabile all'ente costituisce una fattispecie complessa che non necessariamente si identifica con il reato commesso dalla persona fisica. Ne consegue quindi che l’ente stesso e l'autore del reato non possono assumere la qualifica di coimputati, essendo a questi attribuiti due illeciti strutturalmente diversi.
Si legge in sentenza: “Però è fondatamente contestabile che l’ente possa essere considerato coimputato dell’autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l’illecito ascrivibile all’ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l’ente e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio di questo. Ma se l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 218/2014. Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014).