Responsabilità per l’avvocato anche se l’adozione dei mezzi di difesa sia stata sollecitata dal cliente stesso. La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è dei mezzi utilizzati per la difesa e non la garanzia del risultato finale, presuppone la violazione del dovere di diligenza. Pertanto tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, maggio 2015, in Diritto e Giustizia).
Responsabilità dei magistrati
Sembra uscirne demolita sotto il profilo costituzionale la nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Infatti, il tribunale di Verona, con ordinanza di pochi giorni fa, ha rinviato alla Consulta numerose disposizioni della LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.2015). «A partire dall'ampliamento delle ipotesi che possono dare luogo a responsabilità dello Stato e del magistrato, comprendendo anche il travisamento del fatto o delle prove. Una fattispecie che, tra l’altro, si caratterizza per vaghezza, assenza di tassatività e limitatezza, permettendo così di mettere sotto censura qualsiasi valutazione dei fatti o del materiale probatorio compiuta dal giudice nel giudizio a quo, che risulti non gradita o sfavorevole, semplicemente qualificandola come travisamento» (cfr. Quotidiano del Diritto. Il Sole 24 Ore).
Qualificazione del fatto
Sussiste il tentato omicidio quando la morte della persona offesa è il fine primo o alternativo dell’agente. Su queste basi, la Corte di Cassazione ripercorre gli elementi fondanti il tentativo. Infatti, la qualificazione del fatto come tentato omicidio o come lesioni personali discende dal diverso atteggiamento psicologico e dalla diversa potenzialità lesiva dell’azione. Tali evenienze devono essere valutate sulla base di un giudizio ex ante l'evento stesso, dunque riferito alla situazione fattuale così come si presentava al colpevole al momento dell’azione. Qualsiasi valutazione sugli effetti dell’azione medesima non può rientrare in tale giudizio [cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Penale (2015), in Diritto e Giustizia].
Riflessioni politiche
È periodo di campagna elettorale, credo dunque che qualche breve riflessione sul concetto di voto segreto e comunicazione politica ci stia bene.
L’articolo 48, comma 2 della Costituzione stabilisce che «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico». È evidente, almeno dal mio punto di vista, come i costituenti con tale disposizione hanno voluto conferire un valore aggiunto al concetto di libertà e diritto di voto, attraverso appunto la sua segretezza, cioè senza essere indotti, se non addirittura costretti, in una direzione per eventualmente subire poi ritorsioni proprio per non aver adempiuto la richiesta o imposizione di preferenza.
È altrettanto evidente come per voto segreto s’intende l’assoluta impossibilità e dunque divieto di risalire all'elettore attraverso la scheda elettorale, e non che quest’ultimo non sia libero di comunicare a terzi la propria scelta. Credo tuttavia che in questo senso lo sforzo maggiore, e se si preferisca anche la scaltrezza del potenziale eletto, cioè del candidato, è quello di non rimanere vittima di condizionamenti legati a tali dinamiche. Ciò significa, sempre dal mio conto, che il candidato deve orientarsi e perciò ragionare con la propria testa e non sulla base di considerazioni, valutazioni o analisi altrui, perché se si finisce per sbagliare, meglio farlo da se piuttosto che indotti da esperti presunti.
A questo vorrei aggiungere che il candidato ha una sorta di dovere relazionale verso tutti, anche con chi manifesta opinioni contrarie alle proprie, a differenza dell’elettore che ne ha la mera facoltà, ma spesso, purtroppo, il preconcetto prevale sulla razionalità.
Termino andando a memoria, se non ricordo male, fu Piero Calamandrei ad affermare che affinché vi sia democrazia, occorre che il voto di ogni cittadino abbia lo stesso peso.
Investigazioni difensive
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato – anche alla luce della riforma introdotta con Legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive) – alla difesa è concesso procedere ad attività tecniche sia ricognitive sia descrittive, e dunque giacché tali tendenzialmente ripetibili. Viceversa, non è permesso procedere a verifiche che comportino un’alterazione dello stato dei luoghi o della cosa destinati per loro natura ad incidere sulla loro stessa conservazione originale. Ne deriva dunque che il dettato normativo di cui all'art. 233 comma 1-bis C.p.p. «Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano» non è di per sé ostativo alla possibilità per il consulente di parte di trasferire temporaneamente (qualora strettamente necessario) tali reperti dal luogo dove sono custoditi, tuttavia nel rispetto delle prescrizioni dettate dal giudice ai sensi dell'art. 233 comma 1-ter C.p.p. «L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone».
Il Consulente tecnico
La Corte di Cassazione ha ritenuto affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all'esame del testimone. «La natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall'art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all'assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 35702/2009).
La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, ex Legge n. 217/1990, nella parte in cui limitava gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativamente ai consulenti tecnici, ai soli casi in cui è disposta perizia dal giudice, affermando che “le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 33/1999).
Il concetto che il consulente tecnico sia un ausiliario della difesa – quale strumento per offrire al giudice elementi di valutazione basati su cognizioni specifiche di settore da parte di un esperto – è già stato a suo tempo sancito dalla Corte Costituzionale quando ha affermato (richiamando proprie decisioni pregresse) che «il consulente tecnico appartiene all'ufficio della difesa come è dimostrato anche dalle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 498/1989).
Responsabilità amministrativa da reato
Secondo i principi sanciti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’illecito imputabile all'ente costituisce una fattispecie complessa che non necessariamente si identifica con il reato commesso dalla persona fisica. Ne consegue quindi che l’ente stesso e l'autore del reato non possono assumere la qualifica di coimputati, essendo a questi attribuiti due illeciti strutturalmente diversi.
Si legge in sentenza: “Però è fondatamente contestabile che l’ente possa essere considerato coimputato dell’autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l’illecito ascrivibile all’ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l’ente e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio di questo. Ma se l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 218/2014. Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014).
Diritti dei detenuti
La corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento del Ministro della giustizia con il quale è stato disposto di non dare esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza. Nel caso in esame, “La decisione giudiziale aveva accolto il reclamo di un detenuto, con cui si denunciava l’asserita illegittimità di un provvedimento che aveva precluso […] la possibilità di assistere a programmi televisivi trasmessi dalle emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Il Magistrato di sorveglianza, con riferimento alle due emittenti in questione, aveva ritenuto ingiustificato il provvedimento assunto dall'Amministrazione, mancando la prova dell’esigenza di cautela che avrebbe dovuto giustificarlo (cioè la trasmissione, nel corso dei programmi televisivi, di messaggi scritti inviati dal pubblico, con la possibilità che si trattasse di comunicazioni dirette ai detenuti in regime speciale di reclusione)”.
Inoltre, “Si deve osservare in proposito che questa Corte aveva già riconosciuto alle «disposizioni» adottate dal magistrato di sorveglianza […] la natura di «prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l’amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue» (sentenza n. 266 del 2009). Il reclamo assume pertanto «il carattere di rimedio generale», esperibile, anche da detenuti assoggettati a regimi di sorveglianza particolare, «quale strumento di garanzia giurisdizionale» (sentenza n. 190 del 2010). Solo nel caso di coinvolgimento di terzi estranei all'organizzazione carceraria – quali i datori di lavoro, nell'ipotesi di insorgenza di controversie con detenuti-lavoratori – il rimedio giurisdizionale di cui sopra non risulta idoneo, in quanto estromette indebitamente una delle parti del rapporto sostanziale – il datore di lavoro appunto – dal contraddittorio davanti al magistrato di sorveglianza” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 135/2013. Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013).
Crimini e società
Altro tragico fatto di sangue per opera di criminali senza scrupoli. Embè, potrebbe chiedersi qualcuno, perché ci sono criminali che si fanno scrupoli? Ebbene si, possono esserci criminali che nonostante tali qualche punto di domanda se lo pongono. Mentre quelli che il 28.4.2015 (Il Messaggero) hanno agito a Terni no, perché questi individui nonostante la palese differenza di età e condizioni fisiche fra loro e gli aggrediti hanno ritenuto picchiare, legare e imbavagliare due persone anziane e con evidenti problemi di salute. Ma come ho già scritto in altre circostanze e come ribadisco nel corso delle mie lezioni, questo non basta per vedere condannare questi criminali a chissà quale pena esemplare, non basta per tutta una serie di argomentazioni perlopiù giuridiche qui lunghe da illustrare.
Allo stesso tempo non significa nemmeno arrendersi a questa situazione di degrado sociale in cui oggi viviamo. Così come non dobbiamo lasciarci andare a pulsioni sconsiderate nei confronti di chi commette tali crimini. Si badi bene, avere la tentazione di giustiziare sommariamente questa gente è un sentimento che ci sta tutto, però va tenuto a bada, cioè va in qualche misura riassorbito ancora prima di esternarlo, benché solo verbalmente. E dunque in talune circostanze lungi altresì dall’accodarsi al cialtrone (politico) di turno che strumentalizza questi fatti solo per bieco ritorno elettorale.
Ebbene, lasciarsi andare con esternazioni del tipo di quelle che quasi tutti i giorni ascoltiamo quando avvengono fatti di sangue (ci vuole la pena di morte) non serve a nulla se non unicamente ad esternare in maniera irrazionale la propria rabbia. La pena di morte, statistiche accreditate alla mano, non risolve il problema della criminalità, e neppure lo attenua (vedi l’esempio negli stati oltreoceano dove la stessa pena capitale è ancora applicata).
C’è poi del fatto che, come nel caso in esame, gli esecutori del crimine sono stranieri. Ebbene, non ci si illuda che sia tutta opera loro. In casi del genere, c’è sempre dietro la mano del territoriale, la mente, cioè dell’italiano naturalmente che conosce a mena dito le abitudini delle vittime designate.
Il crimine è sempre esistito, dai tempi di Caino, e sempre esisterà. È un fatto sociale che riguarda la parte peggiore dell’uomo e che può e deve essere contenuto, ma che è a dir poco utopico immaginare la sua totale debellazione.
Bisogna rendersi conto che in un paese democratico, fondato sullo stato di diritto, la finalità della pena non è quella di vendicarsi verso il reo per ciò che ha commesso, ma è quella di intraprendere la strada rieducativa per un futuro e corretto reinserimento sociale. Ed è qui che viene la parte complessa della questione!
Abbiamo oramai da anni una classe dirigente complice (se non addirittura solidale) del degrado sociale cui siamo arrivati, ed è comprensibile quando alcuni sostengono che il loro posto non dovrebbe essere quello cui risiedono, bensì dovrebbe essere la cella di fronte a quella dei criminali, dove possono guardarsi in faccia, poiché seppur per questioni diverse, sembrano fatti della stessa materia.
Aggiornamento del 6 giugno 2015
La colf infedele, anch'ella italiana, avrebbe contribuito all'organizzazione della rapina. Il Messaggero.
Aggiornamento del 19 maggio 2015
Gli inquirenti stanno chiudendo il cerchio attorno agli organizzatori (italiani) del crimine. Il Messaggero.
Responsabilità contabile
L'articolo 1 comma 1-ter della LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20, stabilisce che: «Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole». Pertanto se le delibere di incarico sono prese all'unanimità da tutti i componenti della Giunta, questi ultimi rispondono a titolo personale ed individuale, sebbene debba essere attribuita al Sindaco, la cui condotta è determinante ai fini dell’adozione della delibera, una responsabilità maggiore rispetto agli altri componenti della Giunta medesima.
Inoltre, prosegue la norma: «Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione».
Mentre il seguente comma 1-quater stabilisce che: «Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso».
Tutela dei dati personali
Le telecamere di sorveglianza private poste all'ingresso degli edifici e dunque a protezione degli stessi, sono consentite solo se servono a proteggere un interesse legittimo di chi le ha installate. È in questa direzione che la Corte di giustizia europea con la Sentenza C-212/13 ha fissato dei limiti riguardo all'uso indiscriminato di strumenti di controllo direzionati sulla pubblica via, escludendo di fatto tutti quei casi in cui gli stessi apparati siano funzionali a difendere beni, salute e vita di chi ne ha interesse legittimo.
La Corte UE boccia l’ergastolo
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza depositata il 9 luglio 2013, decisa nell'ambito di un ricorso presentato da parte di tre inglesi reclusi per omicidio, ha stabilito il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento inumano con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Infatti, la richiamata norma stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. E dunque secondo i supremi giudici anche quando trattasi di pena all'ergastolo, quest’ultima per essere compatibile con il suddetto art. 3 della Convenzione, deve prevedere la possibilità di scarcerazione anticipata.
Donazione di sangue, esclusione
Con la sentenza del 29 aprile 2015, la Corte di giustizia europea ha ribadito che l'esclusione permanente dalla donazione di sangue riguarda le persone il cui comportamento sessuale le esponga ad un alto rischio di gravi malattie infettive trasmissibili appunto col sangue, mentre l’esclusione temporanea dalla donazione si riferisce ad un rischio di livello minore.
Pertanto il giudice nazionale deve dimostrare che esiste, dove ricorre, un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive specifiche e che non sono disponibili tecniche efficaci atte ad assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi meno restrittivi rispetto all'esclusione stessa.
Responsabilità civile
Il patteggiamento può ragionevolmente costituire elemento di prova nel processo civile. Di fatto, la sentenza penale di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, costituisce comunque un elemento di prova del quale il giudice di merito (civile) deve tener conto nelle propria decisione. Laddove invece intenda discostarsi da tale indirizzo, ha comunque l'onere di motivare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua non reale responsabilità.
In sintesi, anche se la sentenza di applicazione della pena a seguito del rito speciale del patteggiamento non è configurabile come pura sentenza di condanna, ma presupponendo comunque una ragionevole ammissione di colpevolezza, ebbene, ecco che nell'ambito civilistico può esonerare la parte attorea dall'onere della prova (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 23386/2013).