Il Consiglio di Stato, Terza Sezione, con Sentenza 4321/14, depositata in segreteria il 26.8.2014, ha ribadito che gli apparecchi automatici di rilevazione della velocità dei veicoli possono essere utilizzati solo su strade a rischio di incidentalità. Estratto della sentenza: «Nel merito della controversia, si ritiene opportuno e sufficiente cogliere il nucleo essenziale dell’appello […] tralasciando altre considerazioni non pertinenti […] Il punto centrale […] è che l’atto del Prefetto […] è ampiamente discrezionale ed ispirato a complessive valutazioni di opportunità/necessità dell’installazione degli apparecchi automatici. Ciò nell'ambito di un sistema […] che non prevede che l’installazione degli apparati in questione sia la regola generale […] bensì che la regola generale sia il divieto, tranne che nei luoghi individuati con apposito provvedimento. In questo contesto, i criteri indicati […] sono chiaramente solo indicativi, e non già tassativi, e neppure esaustivi. In ogni caso […] il criterio primario ed essenziale che si desume dalla norma è quello del “tasso di incidentalità”. Una volta che l’apprezzamento di questo criterio abbia dato esito negativo (e cioè abbia portato a concludere che in un determinato tratto di strada, sotto questo profilo, non vi è la necessità di installare un autovelox), appare sostanzialmente superfluo discettare se le conformazione dei luoghi sia tale da ostacolare in qualche misura l’accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie. Altrimenti si dovrebbe dire che sia doveroso collocare apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei supposti trasgressori, ancorché sotto ogni altro profilo manchino i presupposti per adottare tale misura: il che appare estraneo al sistema della disciplina positiva […] Ora, poiché la sentenza appellata è esplicita […] nell'affermare che nella specie il provvedimento impugnato resiste alle censure relativamente al criterio del “tasso di incidentalità” […] ciò avrebbe dovuto rendere precluse, o comunque irrilevanti, ulteriori considerazioni».