La Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste un potere generalizzato del giudice del dibattimento di ordinare al Pubblico Ministero il deposito di ulteriori atti di indagine, poiché è rimesso all’organo dell’accusa il potere di individuare e di allegare atti riguardanti i soggetti e le imputazioni per cui viene esercitata l’azione penale. In tale fattispecie, il Pubblico Ministero «ben può stralciare mediante degli "omissis", parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell’ambito del medesimo atto processuale». Infatti, non essendo prevista alcuna nullità, l’unica sanzione per la violazione dell’obbligo di deposito della documentazione riguardante le indagini (cfr. Articolo 416, secondo comma, Codice procedura penale) è quella dell’inutilizzabilità degli atti non trasmessi (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza n. 49516/2013, in C.E.D. Corte Suprema di Cassazione).