Seppur sussista ampia discrezionalità da parte dell’Autorità nel rilasciare o negare le licenze di pubblica sicurezza, tuttavia «la mera attribuzione di un fatto penalmente rilevante, in conseguenza di una denuncia dell’interessato per dei presunti reati di truffa e falso non meglio circostanziati, non costituisce, in assenza di univoci e dettagliati indizi (e prima che sia intervenuta la sentenza di condanna), elemento determinante e sufficiente per ritenere insussistente il requisito della buona condotta di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 138, comma 1, R.D. n. 773/1931». Inoltre, «la prova della “possibilità di abuso” che ex art. 10 R.D. n. 773/1931 legittima il potere di sospensione del titolo, non può dirsi fornita con il generale riferimento ad una denuncia per reati di truffa e falso non meglio circostanziati e dettagliati» (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 4983/2013, depositata l'11 ottobre 2013).