In tema di disconoscimento di paternità, l’indagine sul Dna per accertare preventivamente la consanguineità col figlio non può essere condotta attraverso un prelievo occulto del materiale idoneo alla comparazione (incaricando ad esempio un investigatore privato), poiché è necessario il consenso della persona interessata. Del resto, l’indagine poteva essere eseguita nel corso del giudizio e l’eventuale rifiuto ingiustificato dell’interessato a sottoporsi all’esame avrebbe certamente costituito un comportamento processuale d’indiscutibile rilievo probatorio (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 21014/2013, in Diritto e Giustizia).