La competenza per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato compete allo stesso togato procedente, datosi che ha nella sua disponibilità il fascicolo inerente al caso. Ne consegue l’abnormità del provvedimento con cui il Tribunale avanti il quale pende il processo stabilisce di rimettere gli atti al pubblico ministero affinché provveda sul punto (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 2819/2013, in Diritto e Giustizia).