Consulente: principi costituzionali

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, ex Legge n. 217/1990, nella parte in cui limitava gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativamente ai consulenti tecnici, ai soli casi in cui è disposta perizia dal giudice, affermando che “le prestazioni del consulente di parte ineriscono all’esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale” (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 33/1999).


Il concetto che il consulente tecnico sia un ausiliario della difesa – quale strumento per offrire al giudice elementi di valutazione basati su cognizioni specifiche di settore da parte di un esperto – è stato a suo tempo sancito dalla Corte costituzionale quando ha affermato (richiamando proprie decisioni pregresse) che «il consulente tecnico appartiene all’ufficio della difesa come è dimostrato anche dalle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri» (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 498/1989).