La consulenza tecnica d’ufficio (CTU), anche se non costituisce un mezzo di prova, tuttavia in linea di massima rappresenta una fonte oggettiva di prova nella misura in cui si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Pertanto l’accertamento della verità processuale attraverso l’indagine esplorativa del consulente - supportata dall’estensione del mandato da parte del giudice e autonomi quesiti rispetto a quelli posti dalle parti - è ammissibile solo se rappresenta l’extrema ratio (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 2663/2013, in Diritto e Giustizia).