La Consulenza Tecnica

Archivio della Rivista “La Consulenza Tecnica”. Trimestrale giuridico. Online dal 2006 al 2012 e registrato al n. 11/2006 (Registro Stampa Tribunale di Terni). Anno 2006

Perdonare è un atto politico?

“Grazia”, parola tecnica. Parliamone in una chiave contemplativa, tra curiosità storiche, sintassi legale, umanità dolente. Contributo dal “Diario” di Repubblica.

I trafficanti di organi

Londra, un giovane mendicante viene ucciso da una banda che vende corpi agli ospedali. Il delitto viene scoperto e il caso scuote l’opinione pubblica. Contributo da “La Domenica” di Repubblica.

Costituzione della Repubblica italiana

Norme sulla giurisdizione

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interro­gatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni del­l’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’in­terrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre am­messo ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.